Archive for the ‘Servizi al cittadino’ Category

Concessione edilizia - 15 ottobre 2008

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Per la costruzione, il consolidamento, la ristrutturazione di un immobile è necessario che il proprietario dell’edificio a costruirsi o già esistente sia munito di un apposita concessione edilizia rilasciata dal Responsabile del provvedimento.

 

 

Cosa occorre


Domanda in bollo al Sindaco su apposita cartella edilizia da acquistare presso l’Ufficio Economato; titolo di proprietà; progetto edilizio , in 4 copie, redatto da un tecnico abilitato; parere sanitario preventivo rilasciato dall’Ufficio Igiene; relazione tecnico-illustrativa redatta da un tecnico abilitato; diritti di esame progetto calcolati in base alla volumetria da realizzare; diritti di segreteria da pagarsi al rilascio.
Per lavori di ampliamento, integrare con gli atti relativi alla situazione preesistente (Progetto e Concessione Edilizia già rilasciata).

 

 

Dove andare


UFFICIO TECNICO
- Piazza Umberto I – Tel. 0831.660111

 

 

 

Carta D’identità - 15 ottobre 2008

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La carta di identità è il documento di riconoscimento di una persona.Vale 5 anni e viene rilasciata dal Comune di residenza a persone che abbiano già compiuto 15 anni di età, o dal Sindaco del Comune di dimora temporanea, previo nulla osta del Comune di residenza: La carta di identità può essere rinnovata dal 180° giorno precedente la scadenza.
Per i minori di 15 anni, viene rilasciata, su richiesta dei genitori, il certificato di nascita per l’espatrio.

 

 

Cosa occorre


Per quella valida sul territorio nazionale e per l’espatrio: n. 3 foto recenti, frontali, a capo scoperto, formato tessera; documento di riconoscimento, se posseduto, o due testimoni in possesso di documento di riconoscimento valido; L.10.500 per diritti carta di identità e segreteria; carta di identità scaduta, se trattasi di rinnovo della stessa.

Per la carta di identità valevole sia per il territorio nazionale che per l’espatrio, da rilasciarsi a persone di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, occorre oltre a quanto innanzi, l’atto di assenso dei genitori.
Per il rilascio della carta di identità a persone che hanno figli di minore età occorre l’assenso dell’altro genitore o, per casi particolari, del giudice tutelare.
In caso di richiesta di duplicato a causa di smarrimento o furto del documento è necessario consegnare la relativa denuncia ai Carabinieri.

 

 

Dove andare


UFFICIO ANAGRAFE
- Piazza Umberto I – Tel. 0831.660111

 

 

 

Autorizzazione edilizia - 15 ottobre 2008

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L’autorizzazione edilizia viene rilasciata per lavori di manutenzione straordinaria degli immobili quali rifacimento lastri solari, pavimentazioni e piastrelle interne ecc.

 

 

Cosa occorre


Domanda in bollo al Sindaco; titolo di proprietà; relazione tecnico illustrativa sui lavori da eseguire, elaborati grafici; diritti di esame progetto e diritti di segreteria da pagarsi al rilascio.

 

 

Dove andare


SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
- Piazza Umberto I – Tel. 0831.660111

 

 

 

Assistenza emigrati - 15 ottobre 2008

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Nell’ambito di un apposito programma annuale predisposto dal Comune e finanziato con fondi regionali, gli emigrati sandonacesi e le loro famiglie possono usufruire, al loro rientro, di interventi economici, a condizione che siano stati all’Estero o in altre regioni italiane per motivi di lavoro per un periodo non inferiore a 5 anni.

 

E’ possibile ottenere gli interventi economici nei seguenti casi:
1) Contributo di prima sistemazione
2) Contributo sulle spese di viaggio e di trasporto masserizie
3) Sussidio straordinario
4) Assegno di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado
5) Contributo sulle spese di trasporto salma o infermi gravi
6) Contributo per affidamento familiare o convittuale di minori od anziani
7) Contributo integrativo del canone di locazione

 

 

Cosa occorre


Per ottenere i contributi di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, è necessaria una richiesta, in carta semplice e su stampati forniti dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, indirizzata al Sindaco con allegata la seguente documentazione:

 

A – dichiarazione del Consolato Italiano attestante il periodo di permanenza all’Estero, oppure uno dei seguenti documenti:
a) dichiarazione rilasciata dalla Polizia Ufficio Stranieri;
b) dichiarazione rilasciata dal Comune straniero;
c) dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro straniero;
d) documento attestante il versamento di contributi assicurativi all’Estero.

 

I lavoratori emigrati in altre Regioni devono, invece, allegare:
e) dichiarazione del Comune presso cui hanno avuto la residenza attestante il periodo di permanenza;
f) dichiarazione dell’impresa presso cui hanno lavorato.

 

B – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rientro definitivo del richiedente e di eventuali altri componenti il nucleo familiare, le spese sostenute per il viaggio e per il trasporto delle masserizie;

 

Per il contributo di cui al n. 4, all’istanza bisogna allegare: certificato del Consolato attestante la residenza all’Estero del genitore; certificato rilasciato dalla scuola presso cui lo studente è iscritto.

 

Per il contributo di cui al punto n. 5, bisogna allegare al domanda: ricevuta delle spese sopportate; certificato del Consolato attestante la residenza all’Estero, per motivi di lavoro, del defunto o di un congiunto convivente.

 

Le su indicate attestazioni possono essere rese per autocertificazione.

 

 

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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
- Piazza Umberto I – Tel. 0831.660111

 

 

 

Assistenza domiciliare - 15 ottobre 2008

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Il Servizio di assistenza domiciliare consente alle persone anziane ed ai minori che si trovano privi di momentanea assistenza adeguata, ed ai portatori di handicap, di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, assicurando alle stesse prestazioni di carattere socio-assistenziali.

 

Il servizio viene erogato anche a stranieri, apolidi, residenti o domiciliati aventi stabile dimora nel territorio comunale.

 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

 

L’assistenza domicilare integrata é un servizio rivolto a cittadini non autosufficienti, consistente in una serie di prestazioni di tipo socio-assistenziali e mediche.

 

Il servizio é rivolto alle persone non autosufficienti, che presentano specifiche patologie previste dalla normativa in vigore. L’ammissione é stabilita dal nucleo di valutazione geriatrico presso l’A.S.L. che decide, inoltre, la tipologia delle prestazioni.

 

Per l’ammissione deve essere presentata istanza su apposito modulo, da ritirare, compilare e riconsegnare all’Ufficio Servizi Sociali.

 

Il Servizio di Assistenza domiciliare integrata é totalmente gratuito, mentre per l’assistenza domiciliare ordinaria si paga un ticket.

 

 

Cosa occorre


Per l’ammissione all’assistenza domiciliare deve essere presentata istanza su apposito modulo, da ritirare, compilare e riconsegnare all’Ufficio Servizi Sociali.

 

 

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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
- Piazza Umberto I – Tel. 0831.660111

 

 

 

Assistenza ai bisognosi - 15 ottobre 2008

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Tutti i cittadini che versano in grave stato di bisogno, residenti nel Comune, possono usufruire di interventi assistenziali economici.
La concessione degli interventi si articola nelle forme di:
- assistenza economica straordinaria;
- assistenza o contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali;
- contributi per prestazioni sanitarie particolari.

 

 

Cosa occorre


Istanza su apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali.

 

 

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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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abilità e agibilità - 15 ottobre 2008

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Un immobile non può, a norma di legge, essere abitato o usato per scopi diversi dall’abitazione, se prima non è stato rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità (a secondo del caso) .

 

 

Per chi è


Il rilascio del certificato di abitabilità o quello di agibilità deve essere chiesto dal proprietario dell’immobile.

 

 

Cosa occorre


Domanda in bollo al Sindaco; certificato di idoneità statica o di collaudo, rilasciato da un tecnico abilitato; certificato di igienicità del fabbricato, se adibito ad uso diverso dall’abitazione, rilasciato dal responsabile sanitario dell’A.U.S.L.; attestazione dell’avvenuto accatastamento dell’immobile; relazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere eseguite con quelle previste dal progetto approvato e sulla salubrità degli ambienti e prosciugatura dei muri; dichiarazioni rilasciate ai sensi della legge n. 46/1990 dalle imprese esecutrici dei relativi lavori, riguardanti la perfetta conformità dell’impianto idrico, fognante, elettrico e termico; certificato di prevenzione incendi, se necessario; attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti fissi (il c/c p. viene rilasciato dall’Ufficio Tecnico con l’indicazione degli importi da pagare).

 

 

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UFFICIO TECNICO
- Piazza Umberto I – Tel. 0831.660111

 

 

 

autocertificazione - 15 ottobre 2008

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Il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ha rivoluzionato non poco il sistema in tema di autocertificazione.

 

I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autenticazione della firma sono:

 

  • - data e luogo di nascita
  • - residenza
  • - cittadinanza
  • - godimento dei diritti civili e politici
  • - stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • - stato di famiglia
  • - esistenza in vita
  • - nascita del figlio
  • - decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • - iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • - appartenenza a ordini professionali
  • - titolo di studio, esami sostenuti
  • - qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • - situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • - assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • - possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • - stato di disoccupazione
  • - qualità di pensionato e categoria di pensione
  • - qualità di studente
  • - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • - tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • - non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • - qualità di vivenza a carico
  • - tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

Non devono pertanto essere più richiesti i su indicati certificati dagli organi della pubblica amministrazione nonché dai gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.

 

Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

L’autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, s’intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

 

E’ necessario procedere all’autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sottoelencati documenti:

 

  • - certificati medici, sanitari, veterinari
  • - certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • - brevetti e marchi

 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

 

Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è conforme all’originale.

 

Sono acquisiti d’ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio

 

Sono sempre acquisiti d’ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono essere autocertificati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero previa indicazione da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

 

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste.

 

La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.

 

L’autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici.

 

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l’intero anno scolastico.

La normativa - 15 ottobre 2008

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Legge Nazionale num. 234 del 27/10/2005

 

 

Testo della legge CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1. (Finalita’ e definizioni). 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identita’ personale; garantisce altresi’ i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate in uno o piu’ siti, organizzato secondo una pluralita’ di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita’ ed alle modalita’ del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione; h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo’ essere associato ad un interessato identificato o identificabile; l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per “Garante”, l’autorita’ istituita ai sensi dell’articolo 30.

 

 

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attività produttive - 15 ottobre 2008

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Prima Procedura amministrativa
POLITICA Tutti i commissari dell’opposizione lasciano l’incarico Telekom Serbia, il ce[...]

 


 

Seconda Procedura amministrativa
esempio di procedura[...]

 


 

Terza Procedura amministrativa
Nella lettera di dimissioni di tutti i componenti del centrosinistra in commissione, viene ribadito[...]